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L'Olio
extravergine d'oliva e la salute
Denominazione e Definizione degli Oli di oliva e degli Oli di sansa
di oliva
Olio di oliva vergine - Ottenuto dal frutto dell'olivo
soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni,
segnatamente termiche, che non causano alterazioni dell'olio stesso,
e le olive non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio,
dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione; è
escluso l'olio ottenuto mediante solvente o con processi di riesterificazione
e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Detto olio di oliva è
oggetto della classificazione e della denominazione che seguono:
a. Olio extra vergine di oliva: oli di oliva vergine
il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 6,5; la
cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo
di 1 gr. per 100 gr. e avente le altre caratteristi che conformi a quelli
previste per questa categoria;
b. Olio di oliva vergine: olio di oliva vergine il
cui punteggio orgonolettico è uguale o superiore a 5,5; la cui
acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di
2 g. per 100 g. e avente le caratteristiche conformi a quelle previste
per questa categoria;
c. Olio di oliva vergine corrente: olio di oliva vergine
il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 3,5; la
cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo
di 3,3 g. per 100 g. e le altre caratteristiche conformi a quelle previste
per questa categoria;
d. Olio di oliva vergine lampante: olio di oliva vergine
il cui punteggio organolettico è inferiore a 3,5 e/o la cui acidità
libera espressa in acido oleico è superiore a 3,3 gr. per 100
gr. e avente le caratteristiche conformi a quelle previste per questa
categoria;
Olio di oliva raffinato - Ottenuto dalla raffinazione
(trattamento chimico/fisico come previsto per gli oli di semi) di oli
di oliva vergini, la cui acidità libera espressa in acido oleico
non può eccedere 0,5 g. per 100 g. e avente le altre caratteristiche
conformi a quelle previste per questa categoria.
Olio di oliva - Ottenuto da un taglio di olio di oliva
raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui
acidità libera non può eccedere 1,5 g. per 100 g. e avente
le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
Olio di sansa di oliva greggio - Ottenuto mediante
trattamento al solvente di sansa di oliva, esclusi gli oli ottenuti
con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di oltra
natura e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste
per questa categoria.
Olio di sansa di oliva raffinato - Ottenuto dalla raffinazione
di olio di sansa di oliva greggio, la cui acidità libera espressa
in acido oleico non può eccedere 0,5 g. per 100 g. e avente le
altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
Olio di sansa di oliva - Ottenuto da un taglio di olio
di sansa di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio
lampante, la cui acidità libera non può eccedere 1,5 g.
per 100 g. e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste
per questa categoria.
Vedi anche
Definizione
degli Oli.
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